Art. 11.
(Ordinamenti didattici, programmi, esami e titoli di studio).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rivedere, aggiornare e integrare, secondo i princìpi di cui all'articolo 7, i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi

 

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formativi attivabili anche per l'età prescolare, le procedure d'esame e le modalità di riconoscimento dei titoli di studio.