1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rivedere, aggiornare e integrare, secondo i princìpi di cui all'articolo 7, i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi